Sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Il Protocollo è un’insieme di norme comportamentali e tecniche obbligatorie per prevenire il rischio di Contagio.

Uno strumento importante che riscrive le norme comportamentali e lavorative dei soggetti impiegati nell’attività d’impresa.

L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Pertanto il protocollo contiene  misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Le imprese sono obbligate ad adottare il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal vari DPCM e decreti emanati, applicando le ulteriori misure di precauzione elencate all’interno dello stesso – TALI MISURE SONO DA INTEGRARSI  con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Le informazioni sono in continuo aggiornamento sui siti dell”Organizzazione Mondiale per la Sanità (https://www.who.int) e del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/) che vi invitiamo a monitorare costantemente.

Il contagio in ambiente lavorativo è stato parificato all’INFORTUNIO, pertanto la responsabilità è ascrivibile al DATORE DI LAVORO!

Nel caso di dipendente che ha contratto il virus (situazione equiparata a vero e proprio infortunio dal decreto legge c.d. «Cura Italia»), infatti, il datore rischia di rispondere, in sede penale, quando non ha adottato tutte le misure di contenimento dell’infezione da Covid-19, così come raccomandate dalle linee guida e dai protocolli condivisi da governo-imprese-sindacati.
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata dal dlgs n. 81/2008, comprende, nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria, anche la valutazione e la gestione del rischio Covid-19, con tutte le relative conseguenze: in particolare quelle che concernono la responsabilità penale del datore di lavoro e il potenziale coinvolgimento, ai sensi del dlgs n. 231/2001, della società nel cui ambito si è eventualmente verificato il contagio.

Come già detto, nel documento del 14 marzo, preso atto che «la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione», le parti firmatarie hanno condiviso una serie di linee guida per agevolare l’adozione, nell’ambito delle realtà industriali e commerciali ancora operative, di veri e propri protocolli di sicurezza, definiti anti-contagio, le cui misure precauzionali si aggiungono a quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già disciplinate dal dlgs 81/08.

Nel Protocollo in esame, inoltre, sono state indicate le modalità di gestione di una persona sintomatica (che presenti, cioè, febbre e infezione respiratoria) all’interno dell’azienda, la cui procedura dovrebbe prevedere l’immediato coinvolgimento dell’ufficio del personale, l’isolamento in base alle disposizioni in vigore e l’urgente comunicazione alle autorità sanitarie competenti.

È stato assegnato, infine, un ruolo fondamentale alla figura del medico competente, che collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp) nella gestione del rischio Covid-19 all’interno della sfera aziendale, e prevista la costituzione, all’interno di ogni azienda, di un comitato di crisi con funzioni operative e gestorie che prevede anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (Rls) incaricato di assicurare che ogni singolo protocollo adottato venga correttamente applicato e aggiornato.

Cosa rischia il Datore di Lavoro?

Il decreto legge 17/3/2020, n. 18 («Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19») che ha considerato l’infezione da Covid-19, contratta «in occasione di lavoro», come un vero e proprio infortunio (art. 42), con gli inevitabili effetti sulla responsabilità, soprattutto penale, del datore di lavoro, soggetto già chiamato dall’ordinamento a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (artt. 17, 18 e 55, dlgs 81/08) e in termini generali «… ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (art. 2087, c.c.).

Il datore di lavoro potrebbe quindi rispondere, in sede penale, del contagio-infortunio da Covid-19 del dipendente, ove venga accertato che l’infezione è insorta proprio a causa dell’omessa o dell’inadeguata adozione di quelle specifiche misure finalizzate a contenere il contagio da Covid-19 in ambito lavorativo.

Per queste ragioni, il datore di lavoro, con il contributo delle principali figure di riferimento (medico competente e Rspp), è oggi chiamato a valutare, con estrema attenzione, ogni profilo correlato al potenziale contagio da Covid-19 all’interno dell’azienda, con un occhio critico anche al documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 29, dlgs n. 81/08.

Infatti, anche se l’epidemia rappresenta certamente un fattore estraneo e indiretto rispetto ai rischi tipici che coinvolgono le imprese (escluse quelle che presentano un, diretto, rischio biologico) tale da non imporre un obbligo di aggiornamento del «Dvr» (art. 29, 2 comma, cit.), è comunque auspicabile una rivisitazione (appunto, critica) del documento in esame, alla luce del significato normativo assegnato alla stessa «valutazione dei rischi», intesa quale «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza» (art. 2, comma 1, lett. q, dlgs n. 81/08).

La giurisprudenza penale ha sottolineato sia il carattere dinamico del «Dvr» (documento valutazione rischi), definito «…uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa» (Cass. pen. n. 39283/2018), sia il «…concetto dinamico del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto» (Cass. pen. n. 4706/2017).

In definitiva, una rilettura critica del Dvr, nonché l’adozione delle misure di contenimento previste dal Protocollo 14/3/2020 con il necessario contributo, in termini di controllo e di aggiornamento, anche del comitato interno di cui si è accennato, rappresentano, oggi, i migliori strumenti per la concreta tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite una nota redatta dal proprio Direttore, il Dott. Leonardo ALESTRA, ripercorre le problematiche sin quì menzionate e richiama l’aggiornamento del DVR e la creazione di una Task Force Aziendale per la rilevazione delle procedure anticontagio.

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Quali sono le azioni che il Datore di Lavoro deve attuare per eliminare la propria responsabilità?

Innanzitutto rivolgersi a degli ottimi tecnici esperti in sicurezza aziendale che agiscano in maniera accurata e scientifica per verificare il rischio da Covid19 in azienda ed attuare tutte le procedure:

  • Formare la Task Force Aziendale per il contenimento del rischio infezione da SARS CoV2;
  • Aggiornare il DVR;
  • Effettuare i Corsi a tutto il personale per il contenimento da Covid19;
  • Predisporre la segnaletica aziendale
  • Valutare e stabilire un piano giornaliero di sanificazione degli ambienti.

Inoltre richiedere l’Asseverazione del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL); L’Art. 51 (Organismi Paritetici) del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81, aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, al Comma 3-bis. prevede che:«Gli organismi paritetici … omissis … , su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività».

VANTAGGI:

  1. il Modello di Organizzazione e gestione della Sicurezza (Art. 30 c.1,2,3,4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) asseverato può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e quindi delle sanzioni pecuniarie previste (minima € 25.800,00 – massima €1.549.370,00, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dell’azienda);
  2. rientra tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al bando ISI indetto dall’INAIL relativo agli incentivi in favore delle imprese che intendono realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; inoltre, le imprese Asseverate costituite da almeno due anni, possono richiedere, come noto, una riduzione del premio annuale INAIL (rif. modello OT/24);
  3. gli Organi di Vigilanza possono tenerne conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
  4. rappresenta un possibile requisito per partecipare ai bandi di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici o privati, ove richiesto; consente di acquisire punteggi nei bandi di gara, ove richiesto dal capitolato;
  5. favorisce la riduzione dell’indice di frequenza (Ig) e gravità (If) degli infortuni;
  6. migliora la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza;
  7. consente una verifica continua dei requisiti cogenti applicabili in relazione al modello di cui all’Art. 30 c.1,2,3,4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
  8. Comunica l’impegno dell’impresa per la prevenzione e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la sanificazione degli ambienti? 

Si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

PER QUESTO E’ IMPORTANTE ED OBBLIGATORIO FORMARE I DIPENDENTI

Noi rilasceremo, al termine del percorso di formazione e verifica, un certificato di competenza per tutti i lavoratori.

Gli stessi certificati dovranno essere inseriti all’interno del DVR adeguatamente aggiornato con il Rischio Biologico.

All’interno dell’azienda si deve favorire il rispetto del Protocollo con l’affissione di Targhe e Segnali.

Il nostro Polo di Ricerca e Studi Universitario ERSAF è pronto a valutare il rispetto del protocollo e sanificazione, nonchè ad aggiornare il Documento di Valutazione Rischi al fine di permettervi di riaprire l’attività senza alcun problema e senza rischiare multe e/o chiusure attività

INOLTRE POSSIAMO ASSEVERARE IL TUO PROCESSO PER NON INCORRERE NELLE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME

chiamaci allo 0885/746329

dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00

Download Riferimenti Normativi

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