CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 - RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE

Nuova disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020.

E’ introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (detto credito sostituisce il precedente credito d’imposta ricerca e sviluppo dl 145/2013 che resta quindi valido solo per il periodo d’imposta chiuso al 31/12/2019 e per il quale si riporta una sintesi della disciplina e delle novità al termine della presente pagina.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Chi può beneficiare del Credito d’Imposta Transizione 4.0

Il credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
  • non spetta alle imprese:
    • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019  (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
    • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Quali sono le attività ammesse a beneficio?

La novità più rilevante del nuovo credito d’imposta è rappresentata dall’ampliamento delle attività ammissibili al beneficio, rispetto a quelle del precedente credito d’imposta di cui all’articolo 3 del D.L. 145/2013. In particolare, risultano agevolabili le seguenti attività svolte dalle imprese nel 2020, anche in relazione a progetti già avviati in periodi d’imposta precedenti:

  • attività di ricerca e sviluppo come definite dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Frascati 2015, ossia quelle attività finalizzate a perseguire (non necessariamente raggiungere) un progresso o un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico, non solo rispetto alla singola impresa
  • attività di innovazione tecnologica come definite dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Oslo 2018, e queste attività rappresentano una assoluta novità rispetto alla precedente normativa; ci stiamo riferendo alle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa
  • attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in specifici settori quali settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Quali sono costi ammissibili?

Tra i costi agevolabili rientrano:

  1. le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato (compresi gli amministratori, entro determinati limiti), direttamente impiegati in tali attività ed in relazione al tempo dagli stessi dedicato
  2. commesse di ricerca attribuite ad università, enti di ricerca, altre imprese ed anche a liberi professionisti nel caso di attività di design e ideazione estetica
  3. quota parte dell’ammortamento di privative industriali se esclusivamente utilizzate in attività di ricerca e sviluppo.

Sono poi agevolabili altre tipologie di costi, entro determinati limiti, quali costi di consulenza connessi a tali attività, quota parte dell’ammortamento di strumenti, attrezzature e software per il periodo di utilizzo nei progetti, eventuali materiali utilizzati per prove o nella realizzazione di prototipi.

Quali sono le percentuali di ritorno sui costi?

Il credito d’imposta spettante è pari al:

  • 12% per le attività di ricerca e sviluppo, con un massimale di beneficio per azienda pari a 3 mln €
  • 6% per le attività di innovazione tecnologica e per quelle di design e ideazione estetica
  • 10% per le attività di innovazione tecnologica aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico/ecosostenibile.

Per le attività di innovazione tecnologica (comprese quelle aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico) il beneficio massimo per azienda è pari a 1,5 mln €. Stesso massimale è previsto per le attività di design e ideazione estetica.

Sono previste inoltre maggiorazioni del 50% del beneficio a fronte di determinate voci di costo, tra cui quelle sostenute per le commesse di ricerca affidate ad università italiane e quelle del personale neoassunto a tempo indeterminato con età inferiore a 35 anni dedicato a tali attività.

Vi sono dei benefici se l’azienda è localizzata nel sud Italia?

La percentuale del beneficio aumenta sensibilmente, fino al 45%, in caso di attività di ricerca e sviluppo svolte nelle regioni del sud Italia.

Quali sono gli adempimenti?

Ai fini del credito d’imposta tutte le imprese devono:

  • conservare la documentazione giustificativa dei costi sostenuti (fogli presenza giornalieri del personale addetto alle attività agevolabili, contratti nel caso di commesse di ricerca o prestazioni di consulenza, dichiarazione del titolare per la misura di utilizzo si strumenti e sw nei progetti ammissibili);
  • disporre di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività R&S svolte;
  • disporre di una certificazione dei costi sostenuti per attività di R&S, di innovazione e/o design e ideazione estetica, attestante la regolarità formale dei documenti presenti in azienda ed inerenti i costi agevolabili, ed in particolare:
  1. per le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti o dotate di collegio sindacale: la certificazione dei costi sostenuti deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale;
  2. per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti: la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro.

Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare nel 2021 una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso Ministero).

Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono inoltre recuperare sottoforma di credito d’imposta la spesa sostenuta col revisore per il rilascio della certificazione, fino ad un massimo di 5.000 € per il periodo d’imposta.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

NB: per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta nel limite massimo di 5.000 euro.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.

Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Il credito d’imposta:

  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale“;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Normativa di Riferimento

ERSAF è Certificata ISO 9001:2015

ERSAF è in possesso di Certificazione di qualità rilasciata da Organismo Internazionale ai sensi della Normativa ISO 9001:2015 con lo scopo:

EA-34 Attività di Organismo di Ricerca Scientifica per la Ricerca e Sviluppo di tipo industriale, sperimentale, innovazione scientifico-tecnologica e miglioramento delle condizioni lavorative.

Clicca Quì per scaricare il Certificato

FAQ - Credito d'Imposta Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 4.0

Credito d'imposta Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 4.0 Di cosa si tratta?

È una delle misure di agevolazione previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, per sostenere il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese stimolando gli investimenti dedicati alla Ricerca Scientifica.

Come si ottiene il credito d'imposta Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 4.0?

Il credito d’imposta si utilizza in compensazione, presentando all’Agenzia delle Entrate i modelli F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alle attività formative vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili ed anche nei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Come si certifica il credito d'imposta Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 4.0?

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società iscritta nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del DL 27/01/10 n.39.

Quali sono i soggetti abilitati a proporre progetti di ricerca?

Tutti gli Enti di Ricerca accreditati. E’ importante però, al fine di un eventuale controllo dagli organi accertatori, che siano rispettati i presupposti di qualità.

L’Ente pertanto deve essere certificato a norma ISO 9001:2015 con lo scopo EA 34 – Ricerca Scientifica

Il credito d'imposta Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 4.0 è cumulabile con altri aiuti di stato?

Si, è cumulabile con altre misure di auto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento europeo 651/2014. A Patto che i bene utilizzati rientranti nella ricerca e sviluppo non siano già stati ammessi a beneficio (per Esempio FESR per attrezzature).

Il credito d’imposta Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 4.0 concorre alla formazione del reddito dell’attività produttive?

No, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Come si attiva il credito d'imposta Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 4.0?

Il credito d’imposta si utilizza in compensazione, presentando all’Agenzia delle Entrate i modelli F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alle attività formative vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili ed anche nei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Rappresento diverse imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, in che modo possono accedere ai benefici?

Si, la normativa prevede che è possibile applicare il credito d’imposta 4.0 da parte di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in questo caso la relazione può essere redatta con riferimento ad un unico progetto formativo che indica gli obiettivi formativi comuni al gruppo, un unico report di monitoraggio delle attività, mentre la dichiarazione attestante l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative è elaborata da ogni singola azienda.

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