CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 - FORMAZIONE

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Chi può beneficiare del Credito d’Imposta Formazione 4.0

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Quali sono costi ammissibili?

Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  •  30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Quali sono gli adempimenti?

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello del 31 dicembre 2019.

Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.

Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono inoltre recuperare sottoforma di credito d’imposta la spesa sostenuta col revisore per il rilascio della certificazione, fino ad un massimo di 5.000 € per il periodo d’imposta.

ESEMPIO APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Esempio per un’azienda che decide di impiegare 5 operai e 5 amministrativi in un percorso di specializzazione sui temi Transizione 4.0.

Calcoliamo per ogni dipendente le ore di formazione e la paga oraria che l’azienda ha sostenuto in base al CCNL di riferimento.

Semplifichiamo il tutto con la seguente tabella:

Mansione Dipendenti N° Dipendenti Ore Impiegate Costo Orario Totale x Singolo Dipendente Totale  x Mansione
Operai 5 400 € 9,00  € 3.600,00 € 18.000,00
Amministrativi 5 400 € 15,00 € 6.000,00 € 30.000,00
  Totale € 48.000,00

Nel caso specifico € 48.000, 00 sono il totale dei costi sostenuti dall’azienda per la formazione dei propri dipendenti.

Considerando che l’azienda in questione rientra tra le piccole aziende, il Credito d’Imposta è pari al 50% del costo totale quindi:

€ 24.000,00 da utilizzare nel periodo d’imposta successivo

FAQ - CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Credito d'imposta Formazione 4.0 Di cosa si tratta?

È una delle misure di agevolazione previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, per sostenere il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese stimolando gli investimenti dedicati alla formazione del personale dipendente.

Come si ottiene il credito d'imposta formazione 4.0?

Il credito d’imposta si utilizza in compensazione, presentando all’Agenzia delle Entrate i modelli F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alle attività formative vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili ed anche nei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Cosa finanzia il Credito di imposta formazione 4.0?

Ai sensi del suddetto decreto 4 maggio 2018, danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Come si certifica il credito d'imposta per la formazione 4.0?

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società iscritta nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del DL 27/01/10 n.39.

Il credito d'imposta formazione 4.0 è cumulabile con altri aiuti di stato?

Si, è cumulabile con altre misure di auto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento europeo 651/2014 (aiuti alla formazione).

Il credito d’imposta formazione 4.0 concorre alla formazione del reddito dell’attività produttive?

No, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Cosa si intende per costo aziendale e spese ammissibili?

Per costo aziendale si intende la retribuzione dei dipendenti al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile nonché delle eventuali di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Per la formazione 4.0 posso indicare un tutor o un docente interno alla mia impresa?

Si, personale dipendente che partecipi agli interventi formativi in veste di docente o di tutor alle attività di formazione ammissibili, contribuisce al calcolo delle spese ammissibili per un massimo del 30% della sua retribuzione complessiva annua.

Come si attiva il credito d'imposta formazione 4.0?

Il credito d’imposta si utilizza in compensazione, presentando all’Agenzia delle Entrate i modelli F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alle attività formative vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili ed anche nei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Rappresento diverse imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, in che modo possono accedere ai benefici?

Si, la normativa prevede che è possibile applicare il credito d’imposta 4.0 da parte di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in questo caso la relazione può essere redatta con riferimento ad un unico progetto formativo che indica gli obiettivi formativi comuni al gruppo, un unico report di monitoraggio delle attività, mentre la dichiarazione attestante l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative è elaborata da ogni singola azienda.

Quali sono i vantaggi del Bonus formazione 4.0?

La formazione 4.0 è agevolata attraverso il Credito d’imposta e rappresenta un’opportunità di crescita per dipendenti e imprese, rendendo la formazione un vero e proprio motore del cambiamento. Grazie al credito d’imposta formazione 4.0, infatti, è possibile dotarsi di strumenti efficaci, ma soprattutto delle competenze adeguate per migliorare la performance aziendale e di tutti i destinatari coinvolti nel bonus formazione.

Normativa di Riferimento

ATTENZIONE!!!

Non tutti i percorsi formativi sono applicabili al Credito d’Imposta Formazione 4.0. Chi vi dice il contrario STA MENTENDO!!!

Un Semplice corso di informatica non è utilizzabile nel piano Industria 4.0!!!

ERSAF ha strutturato piani formativi in linea con le normative previste dal D.L. Transizione 4.0, inoltre possiede tutte le certificazioni ed accreditamenti richiesti.  

ERSAF è Certificata ISO 9001:2015

ERSAF è in possesso di Certificazione di qualità rilasciata da Organismo Internazionale ai sensi della Normativa ISO 9001:2015 con lo scopo:

EA-37 Progettazione ed Erogazione di corsi per l’Istruzione e la Formazione.

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